Lo Statuto
Art 1. Denominazione e sede – È costituita l’associazione culturale apolitica e senza fini di lucro
denominata “Pifferaio Magico”, in Via degli aruspici n. 18.
Art 2. Oggetto sociale e finalità – L’Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica,
aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.
Nasce come unione spontanea di persone che si pongono l’obiettivo di progettare e realizzare, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali dell’Associazione, interventi di educazione, formazione e istruzione, mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti e alla domanda dei singoli, e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento al fine di garantire ai soggetti coinvolti il successo formativo. Particolare attenzione verrà riservata alla collaborazione con Enti pubblici e con gli istituti scolastici.
L’Associazione si propone di collaborare con altre realtà, private e pubbliche che perseguono obiettivi analoghi. L’Associazione per la realizzazione dei propri scopi potrà utilizzare attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso, in gestione o in proprietà).
Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione potrà:
- svolgere attività con finalità didattico – formative;
- svolgere iniziative di promozione sociale, culturale e ricreativa, organizzare vacanze studio;
- collaborare con Operatori del settore;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività Associative, nonché curare la stampa, la riproduzione, la pubblicazione e la vendita di volumi, testi, materiale informatico, circolari e gadget riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto Associativo;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- svolgere attività commerciale;
- siglare accordi di collaborazione e condivisione di progetti con altre associazioni.
Inoltre, attività in ambito sociale: promuovere iniziative e progetti, realizzare strumenti volti all’integrazione di persone in stato di fragilità, nella condivisione e compartecipazione delle esperienze culturali.
Art 3. Durata – La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea.
Art 4. Associati – All’associazione possono essere ammessi tutti i cittadini della Comunità europea e stranieri di ambo i sessi che ne fanno richiesta e che ne accettino lo statuto ed i regolamenti. Le modalità dell’ammissione sono fissate dall’Assemblea, all’atto della richiesta di ammissione il richiedente diventa a tutti gli effetti socio, salvo la possibilità di non accettazione prevista dal regolamento interno. Per essere soci effettivi dell’associazione, con diritto di voto, necessita avere la maggiore età. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sociale. I soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dall’Assemblea.
Art 5. Diritti degli associati – La partecipazione alle attività svolte dall’Associazione è libera e aperta a tutti gli Associati, i quali hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa. Tutti i soci hanno uguali diritti; in particolare nessun socio potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri Associati. Per l’eventuale attività svolta non compete agli Associati alcuna retribuzione. È altresì fatto assoluto
divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitale, anche in modo indiretto.
L’Assemblea può stabilire e concedere un compenso, nonché il rimborso delle spese sostenute, ad
Associati o Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto
dell’Associazione.
Art 6. Esclusione e Decadenza degli associati – L’esclusione e/o la decadenza sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza assoluta, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:
- quando si rendano morosi nel pagamento della quota d’iscrizione o delle quote sociali senza
giustificato motivo; - quando arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
L’Associato che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso dall’Assemblea a mezzo di lettera raccomandata. L’Associato decaduto, receduto od escluso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all’Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art 7. Organi – L’Associazione opera tramite i seguenti organi: Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente.
Art 8. Assemblea – L’assemblea dei soci è convocata ordinariamente una volta all’anno e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo. L’assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei soci almeno 5 giorni prima dell’assemblea e in caso di convocazione urgente straordinaria almeno 2 giorni prima. L’assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci iscritti o con avvisi affissi nella sede sociale, con posta elettronica o SMS. Gli inviti o gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno e dei lavori.
L’assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario. Delibera gli atti attinenti alla gestione del circolo demandati alla sua competenza dall’atto costitutivo. Esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio direttivo. L’assemblea, chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti almeno ad un terzo dei soci.
I soci eleggono il consiglio direttivo e gli altri organi eventualmente costituiti. Le elezioni si svolgono di norma ogni due anni e debbono essere indette con preavviso di almeno 20 giorni. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci.
Art 9. Consiglio direttivo – Il Consiglio direttivo è composto di numero minimo tre consiglieri. Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri subentrano i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultima eletto. I consiglieri subentrati
nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritti ai membri sostituiti. Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio. Esso delibera validamente in prima convocazione con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. A
parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente.
Sono compiti del Consiglio Direttivo in particolare:
- redigere i programmi previsti dallo statuto;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività;
- predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario annuale e ogni altro documento contabile;
- deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- predisporre eventuali regolamenti interni;
- deliberare circa l’ammissione, il recesso o la decadenza dei Soci;
- altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’Associazione.
Art 10. Il Presidente – Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente, lo stesso viene sostituito dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi
predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato ad aprire conti correnti e a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall’Associazione, ma solo con il benestare espresso del Tesoriere. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Arti 11. Il Tesoriere e il Segretario – Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni. Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale; cura la contabilità dell’Associazione, redige ‘inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consuntivo alla fine dell’anno solare e quello preventivo per il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate
e al pagamento delle spese, anche con firma libera e disgiunta, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali:
- redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- curare la corrispondenza;
- coordinare le formalità associative previste dalla Legge;
- affiancare l’attività del Tesoriere;
- organizzare le assemblee associative.
Qualora il Segretario non venga nominato le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere.
Art 12. Patrimonio – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate derivanti dalle contribuzioni dei Soci Fondatori versate alla costituzione dell’Associazione, dalle altre entrate e dai beni e diritti che con le entrate sono stati acquistati o acquisiti per il raggiungimento degli scopi sociali. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di legge.
Art 13. Finanziamento dell’Associazione – Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell’Associazione sono le seguenti:
- quote ordinarie e volontarie dei Soci;
- entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- erogazioni e contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali esercitate, quali i proventi dei biglietti di ingresso alle manifestazioni organizzate ed eventuali abbonamenti o similari e i proventi dei supporti di diffusione musicale, utilizzati per finanziare l’attività istituzionale principale;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche a seguito dell’offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Art 14. Esercizio finanziario e Rendiconto – Il Tesoriere, affiancato dal Segretario, provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale, che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo. Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente; dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi. Il rendiconto annuale economico e finanziario è sottoposto dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci; al rendiconto sarà allegata una relazione illustrativa delle
risultanze contabili. Il rendiconto deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell’anno solare cui si riferisce il rendiconto stesso. Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno iscritti negli appositi libri dei verbali in modo che ciascun Socio ne possa prendere opportuna visione.
L’Assemblea delibera la predisposizione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dall’attività svolta dall’Associazione, ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno. La redazione del preventivo è a cura del Consiglio Direttivo e del Tesoriere, coadiuvato dal Segretario. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, salvo il caso di scioglimento dell’Associazione.
Art 15. Scioglimento e Norma di rinvio – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto. L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.
Art 16. Clausola compromissoria – Le controversie tra l’Associazione e gli Associati, ovvero tra Associati, nonché tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o alla esecuzione del presente contratto e successive integrazioni e modifiche, saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, tutti nominati, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’associazione, e che
allo stesso Presidente del Tribunale spetta anche la nomina del Presidente del Collegio.
Letto, approvato e sottoscritto in Sutri
Matteo Palombi
Domenico Palombi
Marco Falcinelli